STATUTO DELL’ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA – ENTE DEL TERZO SETTORE
L’Isrec nasce nel 1968 per volontà di esponenti della Resistenza e di alcuni giovani interessati allo studio della lotta di liberazione e della storia contemporanea ed entra subito a far parte della rete dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (oggi Istituto nazionale Ferruccio Parri). Un tale inizio esplicita già i caratteri e la direzione di oltre 50 anni di attività dell’Isrec, istituto culturale e di ricerca: da una parte, il dialogo con la società civile, in particolare con le nuove generazioni, e, dall’altra parte, la dimensione locale studiata e approfondita in una prospettiva nazionale e internazionale.
Lo studio di quegli ultimi venti mesi della Seconda guerra mondiale che hanno portato il nostro paese dall’essere una dittatura al diventare una Repubblica significa per Isrec conservazione, cura e valorizzazione di un patrimonio documentale librario che va arricchendosi nel tempo e diventa volano per la costruzione di un sentimento di collettività da condividere con la cittadinanza nel suo complesso e attraverso cui far crescere tanto l’attenzione al proprio territorio che la ricerca dei suoi legami con il resto del mondo. L’impegno del lavoro culturale svolto con quel rigore e quella scientificità che accreditano Isrec di fronte a chi affida i patrimoni documentali suoi o dei propri cari e di fronte alla comunità scientifica nazionale e internazionale si accompagna all’impegno civile nell’essere presidio di cittadinanza sul territorio, in dialogo con il territorio e soprattutto per la condivisione collettiva della Storia, delle storie della Resistenza e dell’eredità etica, di pensiero e di aizone, degli uomini e delle donne che la fecero. A partire da questa impostazione, Isrec ha inevitabilmente ampliato il suo interesse dallo studio specifico della Resistenza a quello dell’età contemporanea.
La costruzione di una biblioteca di storia contemporanea e di un archivio sono il fondamento di un’attività molteplice di ricerca, didattica e divulgazione. L’archivio conserva alcuni documenti fondamentali – le lettere dei condannati a morte, la resa dei tedeschi, le lettere clandestine dei prigionieri, i messaggi che legano la vita delle bande – ed è diventato così solido nel tempo che nel 2024 ha dato vita per la prima volta a Bergamo all’archivio delle donne nel 900. La biblioteca al 2021 conta quasi 40.000 volumi tra fondi bibliotecari personali importanti e ricchi volumi pregiati e introvabili, come quello di Riccardo Bauer o Luigi Cortesi, e acquisti mirati per rendere disponibile alla cittadinanza una biblioteca di storia contemporanea. La fonoteca costituitasi già a partire dagli anni Settanta possiede alcune indispensabili interviste sia per ricostruire la storia locale della Resistenza che per confrontarsi più in generale con la storia e la memoria dell’internamento militare, dell’emigrazione e della vita quotidiana durante la guerra. L’archivio fotografico costituisce un importante patrimonio iconografico per documentare la vita quotidiana vissuta dai partigiani in montagna, ma anche le trasformazioni della nostra città. In presa diretta con la ricerca, la divulgazione e la didattica diventano condivisione di risultati e stimolo a nuove ricerche.
La tensione a non dare mai la ricerca come definitiva ha allargato la base associativa coinvolgendo pubblici diversi che insieme a Isrec credono che la memoria della Resistenza è una scelta che richiede un intreccio di intelligenza e immaginazione per non essere soffocata dalla retorica, ma continuare a essere stimolo per la nostra collettività.
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 – DENOMINAZIONE
L’associazione è denominata:
“ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA – ETS”
o, in forma abbreviata,
“ISREC BG – ENTE DEL TERZO SETTORE”
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Nel corso del presente Staturo, denominata anche “Associazione” e/o “Ente”.
Art. 2 – SEDE
L’associazione ha sede in Comune di Bergamo, via Tasso n. 4. Le variazioni di indirizzo all’interno del medesimo Comune non costituiscono modificazione dello Statuto.
Potrà provvedere nei termini di legge all’istituzione di sedi secondarie.
Art.3 – DURATA
L’associazione ha durata illimitata.
SCOPO – OGGETTO – ATTIVITA’ DIVERSE – RACCOLTA FONDI
ART. 4 – SCOPO E FINALITA’
L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa svolge la propria attività – in via esclusiva o principale – sottoforma di azione volontaria ovvero di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, finalizzata a raccogliere, conservare e valorizzare la documentazione sull’antifascismo, la Resistenza e l’età contemporanea.
ART. 5 – OGGETTO E ATTIVITA’
Nell’ambito del perseguimento degli scopi e delle finalità predette, l’associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e precisamente:
-L’istituto si propone di assicurare, con riguardo alla provincia di Bergamo, la più completa e ordinata documentazione sul movimento di Liberazione di promuovere lo studio e la conoscenza in relazione alla storia contemporanea locale, regonale e nazionale; [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett. f), g) ed i) dell’art.5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.];
-l’organizzazione di mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e di ricerca, proiezioni di film e documentari; [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett. f), g) ed i) dell’art.5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.];
-la ricerca, la raccolta, la conservazione, la classificazione e la valorizzazione di ogni genere di documentazione (archivistica, libraria, fotografica, ecc.).
Allo scopo l’Istituto provvede a costruire un archivio e una biblioteca [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lettere g) e i) dell’art.5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.]
-l’istruzione di borse di studio, premi e concorsi; [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lettere d) e g) dell’art.5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.];
la pubblicazione di cataloghi, riproduzioni, riviste di materiali illustrativi e di libri riguardanti la resistenza e la storia contemporanea; pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché di studi e di ricerche compiuti e prossimi; [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lettere g) e i) dell’art.5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.].
-la raccolta, lo studio e la sistemazione di fondi documentari e bibliografici
-la formazione tanto nelle scuole che per il corpo docente
ART.6 – ATTIVITA’ DIVERSE – RACCOLTA FONDI
L’Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio Direttivo, e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo; il tutto in conformità all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e con la precisazione che il Consiglio Direttivo dovrà provvedere ad apposita rendicontazione.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o di erogazioni di servizi di modico valore.
Il tutto in conformità all’art.7 D.Lg. 117/2017 e ss.mm.ii.
ASSOCIATI – VOLONTARI
Art.7 – ASSOCIATI
Il termine associati indica le persone fisiche e giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Possono essere socio coloro che hanno fatto parte del movimento di Liberazione, coloro che aderiscono ai valori e ai principi dell’antifascismo e della Resistenza e agli scopi dell’Istituto.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
Possono essere soci dell’Istituto enti pubblici nella persona di un rappresentante designato dall’ente e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 del D.Lgs 117/2017.
L’Ente si compone di associati fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori; in particolare sono:
- associati fondatori, le persone fisiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo;
- associati ordinari ed associati benemeriti, le persone fisiche e gli Enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo;
- associati sostenitori, le persone fisiche o gli Enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all’attività dell’Associazione verranno ammessi con tale qualifica a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.
Con il termine “associati”, ci si riferisce indistintamente a tutte le categorie.
L’Associazione presuppone la pluralità degli Associati; pertanto, il non temporaneo venir meno di tale pluralità integra una fattispecie di scioglimento dell’Associazione.
Art.8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione; essa è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
Art.9 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione in qualità di associato, ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto, nonché alle Norme Pro Tempore vigenti.
Sull’istanza di pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni.
Il richiedente è iscritto nel libro degli associati dal giorno della ricezione dell’accoglimento della sua domanda di ammissione.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto motivato dalla domanda può richiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva, tramite deliberazione adeguatamente motivata.
Art.10 – VOLONTARI
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Art.11 – RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (c.d. P.E.C.) dell’Ente.
Il recesso, che ha effetto immediato dalla comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto al rimborso di quanto versato dall’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato ovvero abbia posto in essere attività pregiudizievoli per l’Associazione, può essere escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo; tale delibera di esclusione motivata, deve essere comunicata dall’Associato escluso mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (c.d. P.E.C.) ove posseduta e ne sospende i diritti con effetto dall’avvenuta ricezione.
La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua ricezione; entro tale termine è possibile per l’associato escluso ricorrere all’assemblea la quale dovrà pronunciarsi entro l’ulteriore termine di trenta giorni.
Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua esclusione.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso
ORGANI
Art.12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo (denominato anche Organo di amministrazione);
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, ove previsto;
e) il Revisore Legale, ove previsto.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art.13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – COMPETENZE
L’assemblea degli associati, è l’organo sovrano dell’associazione: essa delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, e:
-nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
-approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
-delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
-delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
-approva i regolamenti interni eventualmente elaborati a cura del Consiglio Direttivo;
-delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
-delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
-delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
Art.14 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – ADUNANZA
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due decimi degli associati aventi diritto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione nei locali adibiti all’attività, almeno dieci giorni prima dell’assemblea.
L’Assemblea è altresì validamente costituita qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo (laddove previsto).
Art.15 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – INTERVENTO
Hanno diritto di voto tutti gli associati, anche minorenni (i quali eserciteranno il loro voto nei modo di legge), iscritti da almeno 30 (trenta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un solo voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 (uno) delega, ovvero 3 (tre) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
È fatto divieto di attribuire delega ai membri dell’Organo Amministrativo e al personale dipendente.
Il voto si esercita in modo palese.
Art.16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – FUNZIONAMENTO
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza anche di questi dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Art.17 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – AUDIO-VIDEOCONFERENZA
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresi il Presidente e il verbalizzante.
Art.18 – QUORUM
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto; Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, in terza convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
b) le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l’assemblea è costituita con la presenza dei 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L’adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e comunque non prima del decorso di un lasso temporale di almeno 48 ore.
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Art.19 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo è l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
-assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
-convocare l’Assemblea degli associati;
-determinare l’eventuale svolgimento di attività diverse, in conformità al disposto di cui all’art.6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
-provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
-redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
-predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
-compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
-determinare le quote associative annuali ed eventuali quote d’ingresso;
-deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
-sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
-consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
-conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
-promuovere e organizzare gli eventi associativi;
-delegare eventuali attività al Segretario;
-nominare qualora ritenuto opportuno, il direttore dell’Associazione, definendone il mandato e il compenso così come meglio specificato all’art. 25;
-compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Art.20 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a undici determinato dall’assemblea in sede di nomina.
La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche, ovvero sono indicati dagli enti giuridici associati, il tutto ai sensi dell’art. 26, comma secondo, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Essi durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
-professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
-indipendenza di interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge,
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente e il Segretario.
Nel caso in cui o più amministratori che non superino la metà dell’organo di amministrazione cessino dall’incarico, l’organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato.
Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, che tuttavia non superino la metà, può seguire l’ordine di preferenza (decrescente), attingendo dalla graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, ovvero ancora per qualunque motivo vi siano candidati potrà, ove possibile, proseguire carente dei suoi componenti sino alla prima Assemblea utile, oppure procedere con la massima urgenza ad elezioni suppletive; i componenti così nominati scadono con gli altri.
Ove per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nei limiti di legge.
Art.21 – CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 48 ore (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo, laddove nominato.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni deliberazione si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, il tutto ai sensi del precedente articolo 17, a cui si fa espresso rinvio.
Art.22 – CONSIGLIO DIRETTIVO – DOVERI D’UFFICIO
I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale.
Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi, applicandosi l’articolo 2475-ter del codice civile.; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
PRESIDENTE – SEGRETARIO
Art. 23 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
Il Vice-Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente in caso di temporanea impossibilità o impedimento di questi ad agire personalmente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale dell’Associazione.
In tal caso la firma del Vice-Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Art.24 – SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per l’Amministrazione dell’Associazione.
Egli, inoltre, condivide con il Presidente le modalità e la gestione ordinaria dell’Associazione.
Si occupa quindi di supportare tecnicamente, coordinare ed armonizzare l’operato dei diversi organi associativi, al fine di agevolare il buon funzionamento dell’Ente.
Il Segretario verbalizza le adunanze degli Organi collegiali dell’Associazione, ad eccezione dell’Organo di Controllo.
La funzione di verbalizzazione è in ogni caso affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile e in tutti i casi in cui il Presidente ne richieda la presenza.
Il Segretario esercita altresì le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo, aggiornandolo in ordine a quanto svolto.
Art.25 – DIRETTORE
Il direttore è nominato su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, che ne determinati i compiti e altresì, sempre nel rispetto del disposto dell’art.8 del D.Lg. 117/2017, l’eventuale compenso.
Resta in carica per massimo tre anni, e comunque sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; può essere rieletto per più mandati.
ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE
Art.26 – ORGANO DI CONTROLLO – COMPOSIZIONE
L’Assemblea degli associati provvede alla nomina di un Organo di Controllo.
Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
Ai componenti dell’Organo di Controllo di applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Art.27- ORGANO DI CONTROLLO – FUNZIONI
L’Organo di controllo:
-vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anceh con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 23/2001, qualora applicabili;
-vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
-partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
-al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell’Organo Amministrativo, la revisione dei conti;
-esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
-accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili;
-esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;
-attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.28 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
È nominato dall’assemblea degli assocaiti solo nei casi previsti dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero qualora l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conto o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
PATRIMONIO – BILANCI – LIBRI E SCRITTURE
Art.29 – PATRIMONIO – COMPOSIZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di “fundraising“, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Pertanto l’Ente trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli Associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
f) provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Art. 30 – PATRIMONIO – FUNZIONE
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto ai sensi dell’art.8, comma primo, D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.; l’Ente esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi del predetto art.8 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, il tutto ai senso dell’art.8, comma secondo, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:
-la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelle previste in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
-la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
-l’acquisto di beni o di servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati, o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
-la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Si richiama espressamente l’integrale contenuto dell’art.8 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Art.31 – BILANCIO
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art.32 – BILANCIO DI ESERCIZIO
Entro cinquanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e secondo quanto previsto dall’art. 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017; formato dallo stato patrimoniale e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché ilm carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Art.33 – BILANCIO SOCIALE
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilanco sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente a anche nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.
Si richiama espressamente il contenuto degli artt. 14 e 48 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Art. 34 – SCRITTURE CONTABILI
L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.
Art. 35 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei soci dell’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Si richiama espressamente il contenuto dell’art. 15 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
NORME FINALI
Art.36 – DEVOLUZIONE E NORME RESIDUALI
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statuarie o dell’organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

